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In tema di servitù di passaggio pedonale e carraio

 Ipotizziamo che Tizio sia proprietario di un’area scoperta su cui Caio esercita un passaggio pedonale e carraio per accedere ai fondi di sua proprietà, pur non avendo un titolo costitutivo di un corrispondente diritto di passaggio.

In qualunque momento Tizio potrebbe intraprendere nei confronti di Caio un’azione diretta a far cessare il suo passaggio (actio negatoria servitutis) per la quale gli è sufficiente dimostrare di essere proprietario dell’area in questione mediante l’atto notarile di acquisto.

Di fronte alla sua iniziativa, Caio, per farsi riconoscere l’esistenza di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sull’area di proprietà di Tizio, dovrebbe dimostrare un passaggio ultraventennale a piedi e con automezzi sul fondo in questione (acquisto della servitù per usucapione).

Ipotizziamo che Caio sia proprietario da soli cinque anni, per cui non possa ancora acquisire la servitù per usucapione. Qualora però Sempronio, precedente proprietario e dante causa di Caio, avesse anch’egli esercitato un passaggio sul fondo di Tizio, si potrebbe aggiungere al passaggio di Caio quello esercitato da Sempronio.

Si potrebbe presentare in tal caso un duplice problema nel senso che:

  1. Qualora Sempronio avesse esercitato sì il passaggio con mezzi agricoli ma non con automobili, potrebbe essere eccepito che la servitù usucapita è limitata ai mezzi agricoli utilizzati da Sempronio;
  1. Nel caso in cui nell’ultimo periodo di vita di Sempronio lo stesso non avesse più esercitato il passaggio, tale interruzione potrebbe anche riflettersi a sfavore di Caio nel senso che, ai fini dell’usucapione, è necessario che il passaggio sia continuativo.

Va inoltre considerato che l’usucapione della servitù di passaggio si compie solo in presenza di “opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio” (art. 1061, secondo comma codice civile). Pertanto, anche con la dimostrazione di un passaggio ultraventennale, non è detto che venga riconosciuta l’usucapione qualora non risultassero queste “opere visibili e permanenti” necessarie a rendere “apparente” l’esercizio della servitù.

In subordine rispetto all’usucapione, sempre nell’ipotesi in cui la controparte attivasse l’actio negatoria servitutis, Caio potrebbe chiedere il riconoscimento di un passaggio coattivo sia pedonale sia carraio ai sensi dell’art. 1051 cod. civ. Per ottenere il passaggio coattivo occorre dimostrare che l’area su cui si intende esercitare il passaggio è quella a minor danno fra tutte quelle potenzialmente attraversabili per raggiungere il fondo intercluso. Ipotizziamo che sotto questo profilo non vi siano particolari problemi in quanto il tragitto attraverso l’area di proprietà di Tizio è quello più comodo e meno invasivo per raggiungere i fondi di proprietà di Caio dalla via pubblica.

Tuttavia l’art. 1051, quarto comma del codice civile, stabilisce che “sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”: Tizio potrebbe eccepire che l’area su cui Caio intende ottenere la costituzione della servitù coattiva sia un cortile, un giardino o un’aia e che pertanto non possa essere imposta tale servitù.

In ogni caso qualora il Giudice imponesse tale servitù sarebbe necessario il pagamento di un indennizzo corrispondente alla perdita di valore dell’area che ne risulta gravata.

In un quadro così ipoteticamente delineato, si consiglierebbe a Caio di non attivare azioni nei confronti di Tizio, attendendo invece che sia quest’ultimo a prendere l’iniziativa. Tale iniziativa deve necessariamente essere preceduta da una procedura di mediazione alla quale dovranno partecipare personalmente tutte le parti interessate compresi i loro rispettivi legali.

Il consiglio che potrebbe essere dispensato sarebbe dunque di aspettare che sia Tizio ad attivare tale procedura di mediazione nel corso della quale potrebbe anche scaturire un accordo.

In attesa che Tizio attivi questa mediazione, si consiglia di esercitare quanto più possibile il passaggio pedonale e carraio sull’area in contestazione, annotando la data e l’ora dei passaggi nonché la persona (non comproprietaria del fondo) che potrebbe fungere da testimone. Qualora anche il precedente proprietario avesse esercitato passaggi, si consiglia di reperire prove dei passaggi con mezzi agricoli esercitati da questo o da suoi frequentatori, annotando nome, cognome e residenza della persona che può attestare tale passaggio e le circostanze quanto più precise sotto il profilo cronologico.

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